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L. N. 238/2021 - Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero
L. N. 238/2021 - Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero - Cambia nuovamente la riforma del 2018 - Nuove modifiche al Codice della strada L’articolo 2, reca "disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso Ares 2019/4793003". L'articolo in questione interviene con alcune modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) ridefinendo in particolare le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti in Italia. Le modifiche sono volte a contrastare, superando al tempo stesso alcune eccezioni sollevate in sede comunitaria, il fenomeno della cosiddetta "estero-vestizione" ovvero la pratica di immatricolare all'estero i veicoli al fine di eludere gli obblighi fiscali e assicurativi vigenti nel nostro Paese. Il legislatore interviene nuovamente con alcune modifiche sulla disciplina che regola la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero, cancellando di fatto la riforma del 2018 introdotta con i decreti Sicurezza. Il decreto-legge 113/2018 (convertito dalla L. n. 132/2018), tra le altre cose, aveva, infatti, introdotto una severa stretta sui veicoli circolanti con targa estera riducendo da 365 a soli 60 giorni, con riferimento ai residenti, il tempo limite per reimmatricolare la vettura in Italia, al fine di stroncare il cattivo andazzo di utilizzare una targa straniera per assicurarsi vantaggi fiscali non dovuti (non pagando, ad esempio, l’IPT o il bollo auto). Le novità erano principalmente contenute nell’articolo 93 del Codice della Strada che prevedeva comunque delle deroghe per i veicoli presi a noleggio o in leasing presso operatori UE/SEE non aventi una sede secondaria o effettiva in Italia, e anche per i dipendenti o collaboratori di aziende UE/SEE alla guida di vetture in comodato. Con la nuova legge n. 238/2021 vengono abrogati i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7- ter dell’articolo 93 del Codice della strada riguardanti le auto con targa estera, viene introdotto uno specifico articolo 93-bis e vengono riformulati altri articoli 94, 132 e 196, che modificano la normativa sulla circolazione sul territorio italiano di veicoli immatricolati oltre confine. Vengono inclusi anche i rimorchi, rimodulate le sanzioni e allargate le esenzioni (ai mezzi targati San Marino). Ma soprattutto viene in parte riformulato il divieto: i veicoli con targa estera di proprietà di residenti in Italia possono circolare nel Paese per tre mesi da quando l’interessato ha preso la residenza italiana. Al comma 1 dell’articolo 93-bis viene fissato il precetto secondo cui gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero che risultino di proprietà di persone aventi la residenza anagrafica in Italia, possano circolare sul territorio nazionale a condizione però che entro tre mesi (e non più due mesi/60 giorni, come prima) dall’acquisizione della residenza siano immatricolati con targa italiana. Il successivo comma 2 specifica che a bordo di un veicolo immatricolato in uno Stato estero, condotto sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l’intestatario del veicolo stesso, debba sempre custodirsi un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risulti chiaramente il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Per quanto riguarda invece il regime sanzionatorio, sono previste: a) una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600 a cui va aggiunto il ritiro del documento di circolazione per chi guida un’auto con targa estera tre mesi dopo aver preso la residenza in Italia e per i frontalieri che non registrano la proprietà del veicolo; b) una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 1.000 euro per chi circola senza il documento richiesto nel comma 2 dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quest’ultima sanzione sale da un minimo di 712 a un massimo di 3.558 euro (più ritiro dalla circolazione) se il titolo e la durata della disponibilità del veicolo non sono registrati al PRA nei casi richiesti.
Altra novità è quella che si desume dalla nuova formulazione dell’articolo 132 del Codice della Strada relativo alla circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia. Questi veicoli sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, ad esclusione dei veicoli di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi in servizio presso organismi o basi militari
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internazionali che abbiano sede nel nostro Paese, che possono invece circolare sul territorio nazionale per l’intera durata del mandato. Nel caso di inosservanza la sanzione è da 400 a 1.600 euro, a cui va aggiunto il ritiro del documento di circolazione.

