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sicurezza sul lavoro
NOVITA’ SETTEMBRE - SICUREZZA LAVORO
- Valutazione dei Rischi settori a Basso Rischio
- Lavoratori Stagionali
- Sanzioni
- Durata del Durc
Valutazione dei Rischi settori a Basso Rischio
L’entrata in vigore del Decreto del Fare - Legge n. 98/2013, ha gettato le basi per ulteriori semplificazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro i cui effetti, tuttavia, non avranno immediata applicazione. In particolare, per le aziende operanti nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali sarà consentito di valutare i rischi utilizzando un modello ministeriale appositamente previsto (art. 29 comma 6 ter). Nel medesimo comma, tuttavia, si chiarisce che solo con un successivo Decreto saranno prima individuati tali settori d’attività e quindi il modello da utilizzare con il quale, fermo restando tutti i restanti obblighi (di formazione e sorveglianza sanitaria), il datore di lavoro potrà dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi invece di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi.
Resta inteso, dunque, che ad oggi e fino a nuova determinazione, le uniche modalità di effettuazione della valutazione dei rischi restano la redazione del Documento di Valutazione dei rischi, secondo criteri liberamente definiti dal lavoratore, ovvero le procedure standardizzate (limitatamente alle aziende con meno di 10 dipendenti), mentre si ribadisce che l’autocertificazione non è più valida a partire dal 31/05/2013.
Lavoratori Stagionali
In relazione ai lavoratori stagionali impiegati sia nella imprese agricole che nelle piccole e medie imprese di tutti i settori di attività, il Decreto del Fare ha integrato l'art. 3 del D.Lgs.81/08 con i commi 13-bis e ter prevedendo semplificazioni per gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le 50 giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.
Tuttavia, solo con SUCCESSIVO decreto verranno definite tali misure di semplificazione per le aziende che utilizzano lavoratori stagionali e/o a tempo determinato entro le 50 giornate lavorative per anno solare.
Resta inteso, dunque, che ad oggi e fino a nuova determinazione, anche in capo ai lavoratori stagionali ed a tempo determinato impiegati per un periodo inferiore a 50 giorni/anno, vigono i correnti obblighi per la formazione ed informazione e, ove necessaria, per la sorveglianza sanitaria.
Sanzioni
Con la Legge n.99/2013 è stato convertito il Decreto legge n.76/2013 che ha innalzato tutte le sanzioni penali pecuniarie ed amministrative del 9,6% e aumentato il costo economico della mancata prevenzione e protezione per chi dovesse violare le norme di sicurezza e igiene del lavoro. Con successiva circolare n.35/2013 il Ministero del Lavoro ha chiarito che le sanzioni riferite a violazioni commesse a decorrere dal 1° luglio 2013 sono automaticamente incrementate del 9,6%.
Durata del DURC
Per quanto riguarda le misure di semplificazioni il Decreto del Fare ha previsto l’aumento di validità del DURC: il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi non ha più validità trimestrale, ma di 120 giorni, a decorrere dalla data di emissione, ma solo per Durc emessi successivamente al 21 agosto (come chiarito dalla circolare MiniLav n.36/2013). Tale durata è valida anche ai fini della fruizioni dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa europea, statale e regionale.
Almeno fino al 31 dicembre 2014 il DURC avrà validità di 120 giorni anche per i lavori edili per i soggetti privati

