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Contratti di Appalto - Responsabilità
Responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.
La certificazione deve essere richiesta solamente per i pagamenti fatti a partire dall’11 ottobre 2012 e esclusivamente in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.
Le nuove regole fiscali sulla responsabilità solidale negli appalti si applicano ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012. Si tratta della norma introdotta dall’articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla L.7 agosto 2012, n. 134 che stabilisce rispettivamente per il committente e per l’appaltatore l’obbligo di verificare l’esecuzione del corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva da parte dell appaltatore o del subappaltatore.
É quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la circolare 40/E dell’8 ottobre 2012, precisando, in considerazione di quanto previsto dallo Statuto del contribuente, che questi adempimenti sono richiesti solo dopo 60 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di legge.
Quando è necessario controllare la certificazione dei versamenti
La norma prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sul pagamento dell’Iva da parte, rispettivamente, dell’appaltatore o del subappaltatore nell’ambito del contratto, ma allo stesso tempo esclude dalla responsabilità l’appaltatore/committente che acquisisce la documentazione fiscale relativa a questi versamenti. Dato che gli adempimenti previsti sono esigibili solo dopo il sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della norma, la certificazione deve essere richiesta solamente per i pagamenti fatti a partire dall’11 ottobre 2012 e esclusivamente in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.
Valide anche le dichiarazioni sostitutive
Come afferma la norma, gli adempimenti fiscali in questione possono essere certificati dai Centri di assistenza fiscale o da un professionista abilitato.
In alternativa, precisa il documento di prassi, è valida anche una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui l’appaltatore / subappaltatore garantisce l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge.
Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:
- indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del D.L. n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa. (Cfr. comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate dell’8 ottobre 2012)
Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it
Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it

