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Scheda Carburanti incompleta - non si può detrarre l'IVA
SE LA SCHEDA CARBURANTE E’ COMPILATA IN MANIERA INCOMPLETA
LA RELATIVA IVA IN ADDEBITO NON E’ DETRAIBILE.
CORTE DI CASS. – SEZ. TRIBUTARIA SENTENZA N. 28243 DEL 18/12/2013
La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria -, sentenza n° 28243 del 18 dicembre 2013, ha statuito che l’IVA inerente le schede carburante è detraibile solo se queste siano compilate in ogni loro parte e debitamente sottoscritte dal gestore dell’impianto di distribuzione.
Nel caso in specie, ad una società di capitale veniva notificato un avviso d’accertamento per recupero di IVA derivante dall’incompleta compilazione delle schede carburanti, in quanto non risultava riportato il numero di targa del veicolo di riferimento e risultava mancante anche la firma del gestore.
I Giudici, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, hanno chiarito che la detrazione dell’IVA, assolta per l’acquisto dei carburanti destinati al funzionamento dei mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa, è subordinata alle condizioni che le cosiddette schede carburante, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e, indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa.
Inoltre, i Giudici, con la sentenza de qua, hanno evidenziato come, tra le indicazioni obbligatorie da riportare sulla scheda carburante, rientri senza dubbio anche quella del numero di targa, che costituisce il principale elemento d’individuazione del veicolo.
Pertanto, in presenza dell’omissione in parola, è escluso che il contribuente possa beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge n. 31/1977 con riferimento all’acquisto del carburante, venendo a mancare ogni garanzia circa l’identità del veicolo rifornito e l’effettiva riferibilità del relativo costo all’attività d’impresa.

